Attestato di bonifica bellica

ATTESTATO DI BONIFICA BELLICA

A bonifica ultimata, senza ritrovamento residuati, l’impresa B.C.M. rilascia l’Attestato di bonifica bellica con cui si assume la responsabilità di eventuali danni alle persone ed alle cose, comunque derivanti da imperfetta esecuzione delle attività, prima, durante e dopo le operazioni di verifica effettuate dal Ministero della Difesa e fino ad un anno a partire dalla data in cui viene redatto l’Attestato in argomento.

Dopo tale periodo di tempo, la Ditta Incaricata si intenderà esonerata da qualsiasi responsabilità.

Gli incidenti che dovessero eventualmente verificarsi sul terreno bonificato, si dovranno intendere provocati da causa di forza maggiore.

Tale attestato dovrà essere firmato dal Dirigente Tecnico che ha diretto l’attività di bonifica, oltre che dal legale rappresentante della Ditta di bonifica Incaricata e dovrà riportare in calce una dichiarazione da parte del Soggetto Interessato, che confermi la reale esecuzione della prestazione di bonifica da parte della Ditta stessa.

Attestato di bonifica bellica
Verbale di constatazione bonifica bellica

VERBALE DI CONSTATAZIONE

Ricevuto l’Attestato parziale/totale di Bonifica Bellica da parte della Ditta Incaricata, il Reparto Infrastrutture fissa il giorno in cui effettuare la verifica di conformità finale dandone comunicazione formale al Soggetto Interessato, il quale dovrà assicurare la presenza del Dirigente Tecnico responsabile dell’attività.

Sulla base dell’esame dell’Attestato di bonifica bellica redatto dalla Ditta, di tutta la documentazione, delle eventuali verifiche di conformità effettuate in corso d’opera e della verifica di conformità finale, il Reparto Infrastrutture rilascia il Verbale di Constatazione

Con tale Verbale viene attestato:

  • la buona esecuzione delle attività di bonifica e la corretta applicazione di tutte le condizioni riportate nelle “Prescrizioni generali tecniche per l’esecuzione del servizio di bonifica”;
  • lo svolgimento dell’attività di bonifica, in conformità al “progetto” di bonifica medesimo;
  • la corrispondenza della situazione di fatto con le presenti “Norme di Carattere Generale”

Fino a quando il Reparto Infrastrutture non rilascia il relativo Verbale di Constatazione, le aree non si intenderanno liberalizzate sotto il profilo bellico.