Normativa (legge 177/2012)

Ultimi aggiornamenti su: Direttiva Tecnica Bonifica Bellica Sistematica Terrestre – Ministero della Difesa.

Finalità della normativa è che l’area oggetto degli interventi di scavo sia priva di ordigni bellici (o perché si è valutato che non possono esservene, o come risultato a seguito della bonifica). Analogamente ad aspetti geotecnici, idrogeologici e alle caratteristiche del sito (sismicità, azioni esterne, etc.), l’esito della valutazione del rischio-ordigno rappresenta un elemento essenziale e condizionante per lo sviluppo della progettazione e la successiva realizzazione dell’opera, non da ultimo in termini di incidenza economica, tempi,… La valutazione dovrà pertanto essere effettuata fin dalla prima fase della progettazione. Anche nel caso in cui la tipologia o l’entità dell’opera non richiedano una vera e propria progettazione, la valutazione dovrà essere comunque effettuata e ne dovrà essere data evidenza, in vista della successiva definizione tecnica e contrattuale.

Il ritrovamento di un ordigno inesploso in un cantiere non solo provoca gravi danni per le imprese coinvolte nelle lavorazioni, onerosi ritardi e disagi legati all’interruzione dei lavori ma anche disagi alla popolazione, come le interruzioni delle linee di comunicazione, dei servizi quali acqua, gas, luce, telefono; e quindi costi sociali elevati. Le operazioni di evacuazione poi sono particolarmente onerose e mobilitano un numero elevato di personale addetto.

La legislazione attuale si basa sulla legge 177/2012, contenente le modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici. La legge apporta alcune modifiche al D.Lgs.81/08, introducendo l’obbligo di valutazione preventiva dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi.

legge 177/2012 - Bonifica bellica
Legge 177/2012 - Bonifica bellica Normativa

I nuovi obblighi introdotti dal Decreto sono:

–   obbligo diretto a carico del C.S.P. di eseguire la valutazione preliminare del rischio bellico residuale in un’area progettuale;

–   predisposizione di un nuovo sistema di qualificazione per imprese specializzate nella bonifica bellica.

In particolare ha introdotto modifiche sostanziali ai seguenti artt.

  • Art. 28 (Oggetto della valutazione dei rischi), in cui è introdotto l’obbligo, per i cantieri temporanei o mobili, di eseguire la valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni residuati bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo;
  • Art. 91 (Obblighi del coordinatore per la progettazione), in cui l’obbligo di di eseguire la valutazione preliminare del rischio bellico residuale in un’area progettuale è attribuito al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione
  • Art. 100 (Piano di sicurezza e di coordinamento), in cui si fa esplicito riferimento alla valutazione del rischio derivante dal possibile rinvenimento di ordigni residuati bellici inesplosi durante le attività di scavo
  • Art. 104 (Modalità attuative di particolari obblighi) in cui è introdotto il comma 4-bis, che tratta dei requisiti delle imprese specialistiche della bonifica bellica; le imprese devono essere iscritte in apposito albo istituito presso il Ministero della difesa, con uso di idonee attrezzature e personale dotato di brevetti per l’espletamento delle attività relative alla bonifica sistematica.

La Bonifica Precauzionale degli Ordigni Esplosivi Residuati Bellici è l’unica attività prevista ed autorizzata dal Ministero della Difesa che si attiva esclusivamente tramite istanza ai reparti del Genio Militare competenti per territorio (5° Reparto Infrastrutture di Padova per Nord e centro Italia, 10° Reparto Infrastrutture di Napoli per Sud e isole) tramite una richiesta per ottenere il “Parere Vincolante” ed il “Nulla Osta” del Ministero della Difesa in base al D.Lgs 66/2010 e al D. Lgs 20/2012 in grado di sollevare i responsabili dei cantieri dal rischi dovuti al ritrovamento di ordigni esplosivi residuati bellici.

Tali modifiche, apportate dalla legge 01/10/2012, n. 177, sono divenute operative a partire dal 26/06/2016

Ai sensi dell’art. 4, comma 2 del D.M. 28 febbraio 2017, è stata emanata, in data 26 maggio 2017, la Direttiva GEN-BST 001 inerente il settore della Bonifica Bellica Sistematica Terrestre, recante le nuove procedure tecnico amministrative cui attenersi per l’esecuzione del servizio di ricerca e scoprimento di ordigni esplosivi residuati bellici.

I SOGGETTI COINVOLTI
  • Il soggetto interessato è il soggetto pubblico o privato, ovvero il committente, che, in quanto titolare di un interesse che comunque insiste sul bene stesso, intende eliminare il rischio di ordigni bellici, da cui possono derivare minacce alla sicurezza del sito, a scopo precauzionale a tutela delle maestranze o della sicura fruibilità dell’area, avvalendosi di Imprese Specializzate nel settore della Bonifica Bellica Sistematica e regolarmente iscritte al relativo Albo. Il soggetto interessato
    • è il responsabile di conseguenze derivanti dal brillamento di eventuali ordigni,
    • ha effettuato una valutazione del rischio
    • ha la volontà di effettuare la bonifica, perché ha ritenuto necessario eliminare il pericolo (liberando il terreno dalla presenza degli ordigni) prima di qualsiasi interessamento del terreno, a scopo cautelativo ed a proprie spese

  • Il coordinatore della sicurezza in fase progettuale che deve redigere la Valutazione del rischio di presenza degli ordigni bellici per attività di scavo nei cantieri. Quando il coordinatore per la progettazione intenda procedere alla bonifica preventiva del sito nel quale è collocato il cantiere, il committente provvede a incaricare un’impresa specializzata, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 104, comma bis;

  • I Reparti Infrastrutture sono gli Organi periferici del Ministero della Difesa: nello specifico 5° Reparto Infrastrutture di Padova; 10° Reparto Infrastrutture di Napoli

Le Imprese specializzate iscritte all’Albo, che non dichiarano di essere proprietari, titolari di usufrutto o di altro diritto reale o affittuari esercitanti attività interessante il terreno da liberalizzare dalla presenza degli ordigni residuati bellici, NON POTRANNO MAI IDENTIFICARSI come Soggetti interessati